Il modello di convenzione OCSE dà un'interpretazione restrittiva della nozione di ordine pubblico, che non comprende l'acquisizione illegale di mezzi di prova. La violazione del diritto penale svizzero costituisce dunque una causa indipendente di reiezione di una domanda di assistenza amministrativa, causa che non è contemplata dal modello di convenzione OCSE. Per poter essere opposta a uno Stato contraente, la disposizione dovrebbe essere prevista, anziché da un'ordinanza sull'assistenza amministrativa, dalla convenzione di doppia imposizione stessa o da un protocollo aggiuntivo.