che le autorità politiche possano influenzare la concezione dei programmi. 4. La genesi dell'articolo 3 LATC e le decisioni di principio pronunciate in proposito permettono di considerare questa disposizione una base adeguata per i servizi tecnici di radiodiffusione della Swisscom SA ma non per l'emittenza di programmi radiofonici e televisivi. Nell'ambito di attività accessorie che fanno da complemento ai servizi di telecomunicazione e radiodiffusione, Swisscom SA può fondarsi sull'articolo 3 LATC per offrire anche cosiddetti «contenuti» (per esempio «Video on demand»). 5. Il diritto vigente non permette una partecipazione maggioritaria di Swisscom