3. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LOAP il Consiglio federale può impartire istruzioni generali, il che non è giuridicamente contestabile e permette un’ottimizzazione della vigilanza. Il capoverso 3 di questa disposizione sancisce i limiti necessari all’ingerenza da parte degli organismi politici; garantisce l’indipendenza del Ministero pubblico della Confederazione contemplata dall’art. 4 cpv. 1 CCP come autorità per il perseguimento penale nella sua attività di applicazione del diritto. Nell’applicare il potere di impartire istruzioni di cui all’art. 2 dell’art. 20 LOAP proposto il Consiglio federale eserciterà il riserbo necessario per non pregiudicare questa indipendenza (n. 2.4.2 - 2.4.4).