Regesto: 1. Per la futura vigilanza su un ministero pubblico in generale, e in particolare il Ministero pubblico della Confederazione, deve essere scelto un modello per il quale le competenze di vigilanza tecnica e amministrativa sono riunite presso un’autorità (vigilanza non separata), ovvero un’autorità responsabile e competente anche per definire gli obiettivi di politica criminale, i mezzi in materiale e personale a disposizione nonché, per quanto possibile, le decisioni in materia di personale (nomina e licenziamento; poteri disciplinari) (n. 4.1 - 4.4).