Regesto: La natura giuridica dell’elezione dei giudici da parte dell’Assemblea federale plenaria non è chiarita né nella dottrina né nella giurisprudenza. Tuttavia, la rielezione o la non rielezione dei giudici federali deve indubbiamente essere qualificata come atto di applicazione della legge. Nella procedura davanti alla Commissione giudiziaria, ovvero davanti all’Assemblea federale plenaria, sono determinanti in particolare le garanzie procedurali dell’art. 29 Cost. (n. II).