Costituzione. − Una destituzione sarebbe in contrasto con la durata fissa del mandato dei giudici e con la loro indipendenza. Essa serve tuttavia a garantire l’immagine e la credibilità dei tribunali nonché la certezza di una giustizia indipendente. Una destituzione per motivi disciplinari (art. 10 lett. a LTPF o LTAF) è ammessa solo se esiste una grave violazione dei doveri d’ufficio commessa intenzionalmente o per negligenza.