Regesto: Fatta salva la prassi, secondo cui lo scambio dei pieni poteri costituisce la regola per i trattati bilaterali fra Stati, ma l’eccezione per i trattati bilaterali fra Stati e organizzazioni internazionali, o fatte salve altre circostanze quali scambi di note o di lettere, i pieni poteri sono sempre indispensabili per firmare un trattato, fatta eccezione per i capi di Stato, i capi di governo o i ministri degli esteri. Base juridique: Art. 7 et 46 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111); Art. 3 al. 1 let. c Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01).