internazionali malgrado la mancata pubblicazione nella Raccolta ufficiale; applicazione immediata di disposizioni dell’Allegato 9 OACI (consid. 12). 3. Competenza per materia dell’Ufficio federale dei rifugiati (oggi: Ufficio federale della migrazione) di emanare decisioni concernenti il rimpatrio di «passeggeri ritenuti inammissibili» sulla base del carattere prevalentemente di polizia degli stranieri della cif. 3.60 dell’Allegato 9 OACI e delle competenze della Confederazione nel quadro del sostegno all’esecuzione secondo l’art. 22a LDDS e l’art. 5 OEAE. Competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia di trattare il ricorso (consid. 13). 4. Condizioni ed estensione