Obbligo di rimpatrio nel contesto del trasporto aereo internazionale per i «passeggeri ritenuti non ammissibili». Assunzione dei costi d’esecuzione. Art. 22a LDDS. Art. 5 OEAE. Art. 85 LAsi. Art. 9 cpv. 2 e 3, art. 55 cpv. 2 OAsi 2. Art. 27 LNA. Art. 5, 44 PA. Cif. 3.60 dell’Allegato 9 OACI alla Convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale. 1. Decisioni che impongono i costi di un’esecuzione sostitutiva non necessitano di una base legale esplicita (consid. 11). 2. Sulla base della cif. 3.60 dell’Allegato 9 OACI (11a versione) le compagnie aeree possono essere obbligate al rimpatrio di «passeggeri ritenuti inammissibili»; validità nel diritto interno di disposizioni