1 Art. 26 cpv. 1 lett. a LCit. Naturalizzazione agevolata. Integrazione nella comunità svizzera. Mancanza di conoscenze in una delle lingue nazionali. 1. Il coniuge straniero che non ha conoscenze in una delle lingue nazionali è sprovvisto di una competenza fondamentale che gli impedisce di partecipare attivamente alla vita della comunità svizzera (consid. 11). 2. Delle lacune linguistiche costituiscono un semplice indizio di una mancata integrazione sociale la quale può tuttavia sussistere anche a prescindere dalla conoscenza di una delle lingue nazionali. (consid. 12 et 13). 3. Il semplice fatto di dichiararsi disposti ad integrarsi