assumersi le spesso ingenti spese da loro causate all’estero, rispettivamente quelle connesse al loro rientro in Svizzera. b. La domanda del ricorrente tendente al rilascio di un documento di viaggio è stata respinta dall’autorità di prime cure in data 12 luglio 1999, e quindi prima dell’entrata in vigore dell’art. 11 ODV, e si conferma la validità della regola secondo cui una decisione in principio dev’essere valutata in base al diritto applicabile al momento in cui è stata presa.