Tale ponderazione degli interessi, secondo costante giurisprudenza, è implicitamente prevista dall’art. 2 tit. fin. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210; cfr. DTF 112 Ib 39 consid. c, DTF 99 Ib 150 consid. 1; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 153). Secondo il primo capoverso di questa disposizione, le normative fondate sull’ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della loro entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge.