5e/aa, e giurisprudenza ivi citata). Questa formula si basa principalmente sul concetto secondo il quale l’istituto del ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell’art. 104 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110) tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui eventuali modifiche legislative intervenute durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. DTF 106 Ib 325 consid. 2; Marco Borghi, Il diritto amministrativo intertemporale, Revue de droit suisse [RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487).