Le condizioni relative all’assenza di documenti ai sensi dell’art. 6 ODV sono adempiute quando lo straniero non possiede documenti di viaggio nazionali validi e da lui non si può pretendere che si adoperi per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio nel Paese di origine o di provenienza. Sul piano materiale del concetto degli aventi diritto pertanto si constata che la revisione dell’ODV non ha apportato modifiche sostanziali concernenti la prassi anteriore. Essa nondimeno ha dato luogo a diverse precisazioni, segnatamente anche nell’ambito dei motivi di rifiuto, il cui catalogo è stato ampliato: infatti, l’art. 11 lett.