3 ODV del 1987). 16. Nell’ambito della revisione del diritto d’asilo e di polizia degli stranieri nel 1999, è stata proposta anche una riformulazione delle normative relative ai documenti di viaggio per gli stranieri sprovvisti di documenti. La nuova ODV è entrata in vigore il 1° ottobre 1999. Giusta l’art. 1 cpv. 2 ODV, l’UFR rilascia a rifugiati riconosciuti, apolidi, stranieri sprovvisti di documenti, ammessi provvisoriamente, bisognosi di protezione e a richiedenti d’asilo per la partenza dalla Svizzera, secondo le disposizioni che seguono, un documento di viaggio.