Giusta l’art. 1 cpv. 1 ODV del 1987 hanno diritto a un documento di viaggio gli stranieri che fruiscono dell’asilo in Svizzera o che sono stati ammessi provvisoriamente come rifugiati, gli apolidi riconosciuti dalla Svizzera e gli stranieri sprovvisti di documenti ma con permesso di domicilio. Per quanto concerne invece altri stranieri sprovvisti di documenti nonché persone accolte