Gli interessati sono comunque stati posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per via dell’inesigibilità del loro rinvio in Somalia. B. Il 26 maggio 1999 X ha formulato all’indirizzo dell’UFR una domanda volta alla concessione di un documento di viaggio, onde permettergli di recarsi a Nairobi per visitare sua sorella, malata e bisognosa di cure. Con decisione del 12 luglio 1999, l’UFR ha respinto la domanda di rilascio di un documento sostitutivo, considerato che l’interessato non adempiva le condizioni poste all’art. 1 cpv. 3 dell’Ordinanza sui documenti di viaggio per gli stranieri sprovvisti di documenti del 9 marzo 1987 (ODV del 1987, RU 1987 538).