{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-66-2--_2001-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005528.pdf?ID=150005528", "Checksum": "c09ceece29ec6a15abf20e5de3a13500"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.2 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 06.04.2001 JAAC 66.2 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 06.04.2001 JAAC 66.2 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 06.04.2001 JAAC 66.2 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:28", "Checksum": "f381a1073259a7f2451a4c54757a67ee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 06.04.2001 JAAC 66.2 \r\n\n 4\nviaggio allo straniero, sempre che costui non abbia diritto al rilascio o alla\nproroga del documento di viaggio o non intenda partire definitivamente\ndalla Svizzera. Questa disposizione restrittiva, che non viene attenuata\nda alcuna eccezione, non era presente nella regolamentazione previgente,\nanche se già tale testo prevedeva concreti motivi di rifiuto (cfr. art. 7 ODV di\n1987). L’ulteriore restrizione adottata dal Consiglio federale con la nuova\nOrdinanza mira ad una limitazione del rischio che gli stranieri recatisi\nall’estero tramite un documento di viaggio elvetico vengano a trovarsi in\ndifficoltà finanziarie e che di conseguenza la Confederazione debba, per via\ndi regresso, far fronte alle pretese da parte di agenzie o compagnie di viaggi.\nQuindi, l’introduzione dei nuovi motivi di rifiuto si giustifica per motivi di\nordine pubblico, considerato che segnatamente quegli stranieri che durante la\nloro permanenza in Svizzera continuano ad essere a carico dell’assistenza\npubblica in maniera rilevante, ad ogni modo non sarebbero in grado di\nassumersi le spesso ingenti spese da loro causate all’estero, rispettivamente\nquelle connesse al loro rientro in Svizzera.\nb. La domanda del ricorrente tendente al rilascio di un documento di viaggio\nè stata respinta dall’autorità di prime cure in data 12 luglio 1999, e quindi\nprima dell’entrata in vigore dell’art. 11 ODV, e si conferma la validità della\nregola secondo cui una decisione in principio dev’essere valutata in base al\ndiritto applicabile al momento in cui è stata presa. Tuttavia anche nel caso\nconcreto la protezione degli interessi di ordine pubblico in gioco non può\nessere ignorata e comporta la necessità di applicare le nuove prescrizioni\ndestinate a rafforzare questa protezione a tutte le procedure in corso dalla loro\nentrata in vigore, comprese quelle di ricorso. Certo, l’interessato afferma\ndi poter beneficiare del sostegno finanziario da parte di terzi, per quel\nche concerne le spese di viaggio. Comunque si constata che da un lato tali\nindicazioni rimangono assai vaghe e non vengono in alcun modo sostanziate\no comprovate. Dallo scritto del 10 settembre 1996 indirizzato all’UFR, infatti,\nrisulterebbe che le spese di viaggio verrebbero coperte da un figlio residente\nin Canada, mentre con lettera, non datata ma pervenuta all’UFR in data\n10 dicembre 1998, il ricorrente afferma che il servizio sociale della chiesa\ncattolica di Bienne apparentemente sarebbe disposto a provvedere a tali spese,\ne ancora, nell’ambito della procedura di ricorso, l’interessato si riferisce alla\nfiglia, in Canada, la quale sarebbe pronta ad assumersi le spese di viaggio.\nD’altra parte si rileva che, anche se l’interessato potesse effettivamente contare\nsull’appoggio finanziario delle persone o istituzioni citate per affrontare le\nspese di viaggio, quali per esempio il biglietto aereo, rimane perlomeno dubbio\nche tale sostegno venga esteso illimitatamente e prestato anche in caso che il\nsoggiorno in Kenia dovesse prolungarsi o che si dovesse avverare un qualsiasi\naltro inconveniente con conseguenze di ordine economico. Considerato\nche la disposizione introdotta nella nuova Ordinanza propende per un\ncompletamento dei motivi di rifiuto come voluto dal legislatore e intende\nquindi prevenire lo stato elvetico da abusi e rischi finanziari incalcolabili,\ncome pure sulla base degli argomenti suesposti si può concludere che gli\ninteressi pubblici da tutelare hanno da ritenersi preponderanti.\nNel caso di specie l’autorità di ricorso dispone dello stesso potere di controllo\ndell’autorità amministrativa di prime cure. In effetti, la procedura dinanzi\nal presente Dipartimento concede all’autorità giudicante pieno potere di\ncognizione di fatto e di diritto, permettendo un controllo della decisione\n\n5\nimpugnata anche dal lato dell’adeguatezza. Nell’ambito del controllo della\ndecisione querelata si giustifica l’applicazione della nuova legge, ed in\nparticolare anche dell’art. 11 lett. e ODV; all’occorrenza sarà quindi sotto\nl’angolo della nuova legge che verrà esaminata la presente fattispecie.\n(…)\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.2 - Decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 6 aprile 2001\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\nBand 66\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 528\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}