{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-66-2--_2001-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005528.pdf?ID=150005528", "Checksum": "c09ceece29ec6a15abf20e5de3a13500"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.2 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 06.04.2001 JAAC 66.2 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 06.04.2001 JAAC 66.2 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 06.04.2001 JAAC 66.2 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:28", "Checksum": "f381a1073259a7f2451a4c54757a67ee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 06.04.2001 JAAC 66.2 \r\n\n 2\nprovvisoriamente, se soggiornano regolarmente in Svizzera o possono in tal\nmodo proseguire legalmente per un altro Paese, l’UFR «può» rilasciare loro un\ndocumento di viaggio. È considerato sprovvisto di documenti lo straniero che\nnon possiede più un documento di legittimazione nazionale valido e dal quale\nnon si può ragionevolmente pretendere che si adoperi per ottenerne o farsene\nprorogare uno nel Paese d’origine (art. 1 cpv. 3 ODV del 1987).\n16. Nell’ambito della revisione del diritto d’asilo e di polizia degli stranieri nel\n1999, è stata proposta anche una riformulazione delle normative relative ai\ndocumenti di viaggio per gli stranieri sprovvisti di documenti. La nuova ODV è\nentrata in vigore il 1° ottobre 1999.\nGiusta l’art. 1 cpv. 2 ODV, l’UFR rilascia a rifugiati riconosciuti, apolidi, stranieri\nsprovvisti di documenti, ammessi provvisoriamente, bisognosi di protezione\ne a richiedenti d’asilo per la partenza dalla Svizzera, secondo le disposizioni\nche seguono, un documento di viaggio. Le condizioni relative all’assenza di\ndocumenti ai sensi dell’art. 6 ODV sono adempiute quando lo straniero non\npossiede documenti di viaggio nazionali validi e da lui non si può pretendere\nche si adoperi per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio\nnel Paese di origine o di provenienza. Sul piano materiale del concetto degli\naventi diritto pertanto si constata che la revisione dell’ODV non ha apportato\nmodifiche sostanziali concernenti la prassi anteriore. Essa nondimeno ha dato\nluogo a diverse precisazioni, segnatamente anche nell’ambito dei motivi di\nrifiuto, il cui catalogo è stato ampliato: infatti, l’art. 11 lett. e dell’ODV statuisce\nil rifiuto del rilascio o della proroga di un documento di viaggio, se lo straniero\ncontinua ad essere a carico dell’assistenza pubblica in misura rilevante,\nsempre che non abbia diritto al rilascio o alla proroga del documento di\nviaggio o non intenda partire definitivamente dalla Svizzera.\n17. La nuova Ordinanza è entrata in vigore il 1° ottobre 1999, e quindi durante\nla pendenza della procedura dinanzi al presente Dipartimento. A questo\nproposito si constata innanzitutto che nel valutare quale diritto debba essere\napplicato in occasione di un cambiamento di legislazione, vale il principio\nsecondo cui sono determinanti quelle disposizioni giuridiche valide al\nmomento della realizzazione della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.\nMax Imboden / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\n5a ed., n. 15 B I). Considerato che l’oggetto della presente vertenza non si\nriferisce alle conseguenze giuridiche di un comportamento o avvenimento\nconclusosi in passato, i concetti propri alle regole relative alla retroattività\nnon trovano applicazione al caso di specie (Pierre Moor, Droit administratif,\nVol. I, Berna 1988, pag. 147; André Grisel, L’application du droit public dans le\ntemps, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]\n75/1974, pag. 251). Tuttavia, nella misura in cui il legislatore ha omesso di\nregolare questioni di ordine intertemporale tramite disposizioni transitorie,\nsi impone la questione di sapere quale diritto è applicabile nella presente\nprocedura di ricorso. Infatti, in questi casi, l’autorità competente può esitare\ntra l’applicazione del diritto in vigore alla data della decisione querelata,\nstatuendo quindi secondo le norme che erano allora in vigore e limitandosi\nin ciò all’esame della legalità della decisione emanata dall’autorità di prime\ncure, oppure di quello determinante al momento della decisione su ricorso,\nsostituendo la propria decisione a quella dell’autorità inferiore. Tale questione,\n\n"}