1 Art. 34 OLS. Permesso di dimora per redditieri. Requisito dei mezzi finanziari necessari. - I requisiti posti dall’art. 34 lett. e OLS sono adempiuti unicamente se i mezzi finanziari necessari al sostentamento in Svizzera perverranno al redditiere con grande certezza sino alla fine della sua vita e se il rischio che egli debba in futuro fare capo all’assistenza pubblica può essere quindi considerato trascurabile. - Le promesse fatte da parenti residenti in Svizzera di assicurare il sostentamento del redditiere non permettono di regola di fornire tale certezza, anche se queste dichiarazioni rivestono la forma scritta.