1 Procedura penale federale. Decisioni di sospensione delle indagini della polizia giudiziaria pronunciate dal Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito di due denunce penali contro membri della giurisdizione federale e cantonale. 1. Avverso le decisioni di sospensione delle indagini della polizia giudiziaria è aperta unicamente la via della denunzia al Dipartimento federale di giustizia e polizia , in base all’art. 17 cpv. 1 in fine PP. 2. Atti suscettibili di dare luogo ad un’indagine della polizia giudiziaria ai sensi degli art.