1 Art. 13 cpv. 1 2° periodo LDDS. Divieto d’entrata in Svizzera pronunciato a carico di un cittadino straniero per violazione grave delle prescrizioni di polizia degli stranieri (lavoro senza autorizzazione). 1. Portata della convenzioni di Parigi del 1815 e di Torino del 1816 stipulate anteriormente alla LDDS (consid. 10). 2. Nozione d’infrazione grave alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri (consid. 13). 3. Principio della buona fede invocato dall’interessato in ragione delle assicurazioni date dal datore di lavoro (consid. 14). Résumé des faits: