1 Art. 23 Conv. sullo statuto dei rifugiati (Conv.). Art. 21a cpv. 1 e 5 LAsi. Art. 38 e 41 Ordinanza 2 sull’asilo. Rifugiati beneficianti dell’asilo. Liceità della ritenuta delle spese d’assistenza percepite operata sul conto di garanzia. - Solo l’atto di riconoscimento nazionale obbliga gli Stati firmatari della Conv. ad accordare ai rifugiati - conformemente all’art. 23 Conv. - lo stesso trattamento in materia di assistenza pubblica concesso ai loro cittadini (consid. 11). - Per quanto concerne il trattamento di un rifugiato in materia di assistenza pubblica, la legge sull