Art. 57 Cost. Diritto di petizione. - Il diritto di petizione comprende di norma il diritto a che l’autorità esamini la petizione e vi risponda. - In casi manifestamente eccezionali, il Parlamento può limitarsi a prendere conoscenza di una petizione e a trasmetterla al Consiglio federale affinché ne tenga conto in occasione dell’approntamento di eventuali progetti di legge.