Polizia degli stranieri. Allontanamento di stranieri indesiderabili. Art. 13 cpv. 1 LDDS. Art. 17 cpv. 4 ODDS. Divieto d’entrata. L’art. 13 cpv. 1 LDDS prevede due fattispecie atte a giustificare la pronuncia di un divieto d’entrata: da una parte la contravvenzione grave o ripetuta alle disposizioni di polizia degli stranieri o ad altre disposizioni legali (cfr. art. 17 cpv. 2 ODDS), dall’altra l’indesiderabilità nella persona dello straniero. Nel primo caso la durata massima del divieto d’entrata è di tre anni, nel secondo la legge non prevede alcuna limitazione. - Le due fattispeci si distinguono fra loro per il fatto che per quel che concerne l’indesiderabilità vien data maggior