Questo è quanto risulta dal senso e dallo scopo del permesso eccezionale. In questo contesto può restare irrisolta la questione a sapere se la corsa a vuoto fosse componente del permesso per il viaggio giusta l’art. 92 cpv. 3 lett. a ONC oppure se una tale corsa potesse basarsi autonomamente sul cpv. 6 dell’articolo in questione. In effetti, da un canto il viaggio da Locarno a Chiasso con un autocarro dura oltre mezz’ora (in ogni caso la ricorrente non rileva nulla in contrario) e d’altro canto il viaggio con il carico inizia il più presto attorno alle ore 06.00, quindi al di fuori dell’orario del divieto.