fra questi sono compresi, secondo la lett. a, i viaggi per il trasporto di prodotti agricoli facilmente deteriorabili, come le bacche, talune frutta e verdure, fiori e succhi di frutta freschi, nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre. Secondo l’art. 92 cpv. 5 ONC, i Cantoni possono rilasciare permessi eccezionali per altri viaggi soltanto con il consenso dell’Ufficio federale di polizia (UFP). Menzioniamo fra questi casi ad esempio viaggi straordinari per il trasporto di valori o per trasmissioni radiotelevisive d’attualità. Conformemente all’obiettivo fissato dal legislatore, le esigenze poste a un permesso devono essere gestite con severità.