2 Eccezioni al divieto di circolare introdotto dall’art. 91 ONC sono ammissibili, giusta l’art. 92 cpv. 1 ONC, soltanto per viaggi di notte urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione. Queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Il cpv. 3 dell’articolo menzionato qui sopra definisce i casi in cui nel rispetto delle condizioni elencate dal cpv. 1 possono essere autorizzati i viaggi di notte; fra questi sono compresi, secondo la lett.