L’art. 2 cpv. 2 della LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) obbliga il Consiglio federale a emanare un divieto di circolare la notte e la domenica per gli autoveicoli pesanti destinati al trasporto di merci e a stabilire le eccezioni. Il Consiglio federale ha eseguito tale mandato emanando gli art. 91-93 ONC. Il divieto di circolare la notte è stato creato per motivi di polizia, onde proteggere la popolazione contro i rumori notturni molesti e i conducenti professionisti da un eccesso di lavoro. I dibattiti delle Camere federali a proposito dell’art. 2 cpv.