A. La ditta B. & Co. aveva fatto istanza, il 12 settembre 1989, all’Ufficio della circolazione del Cantone Ticino, in vista del rilascio di un permesso di circolare la notte durante i giorni feriali tra le ore 04.00 e 05.00 per viaggi a vuoto con l’autocarro TI … sulla tratta Locarno-Chiasso. Con decisione del 6 ottobre 1989, l’Ufficio cantonale della circolazione negava il permesso. B. Contro tale rifiuto, la ditta menzionata ricorreva al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo - limitativamente - che il permesso richiesto di circolare la notte fosse rilasciato per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre. L’autorità adita respinse il gravame con risoluzione del 31 gennaio 1990.