{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-12-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-56-9--_1990-12-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001676.pdf?ID=150001676", "Checksum": "842d0bff64fe3e0bdfa8677d68c8e894"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 27.12.1990 JAAC 56.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 27.12.1990 JAAC 56.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 27.12.1990 JAAC 56.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:30", "Checksum": "50ac3baea398fa6b4c19cbe3eca86806", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 27.12.1990 JAAC 56.9 \r\n\n 2\nEccezioni al divieto di circolare introdotto dall’art. 91 ONC sono ammissibili,\ngiusta l’art. 92 cpv. 1 ONC, soltanto per viaggi di notte urgenti che non possono\nessere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di\nlocomozione. Queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Il\ncpv. 3 dell’articolo menzionato qui sopra definisce i casi in cui nel rispetto\ndelle condizioni elencate dal cpv. 1 possono essere autorizzati i viaggi di\nnotte; fra questi sono compresi, secondo la lett. a, i viaggi per il trasporto\ndi prodotti agricoli facilmente deteriorabili, come le bacche, talune frutta e\nverdure, fiori e succhi di frutta freschi, nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre.\nSecondo l’art. 92 cpv. 5 ONC, i Cantoni possono rilasciare permessi eccezionali\nper altri viaggi soltanto con il consenso dell’Ufficio federale di polizia (UFP).\nMenzioniamo fra questi casi ad esempio viaggi straordinari per il trasporto\ndi valori o per trasmissioni radiotelevisive d’attualità. Conformemente\nall’obiettivo fissato dal legislatore, le esigenze poste a un permesso devono\nessere gestite con severità. Il cpv. 6 della norma citata recita che il permesso è\nrilasciato per il trasporto lungo la via più corta e, se necessario, per un breve\nviaggio a vuoto. Sulla base della posizione sistematica di questo disposto\nrisulta chiaramente che il capoverso citato per ultimo si applica sia ai cpv. 3 e 4\n(quest’ultimo senza importanza in casu), sia al cpv. 5. Secondo prassi costante\ndei Cantoni e dell’UFP vale come breve la corsa di mezz’ora al massimo.\na. Le autorità competenti autorizzano corse a vuoto per ragioni di praticabilità.\nCome la ricorrente in effetti giustamente osserva, al trasportatore dev’essere\nconcesso, in determinate circostanze, un viaggio a vuoto dall’ubicazione del\nveicolo fino al luogo in cui viene caricata la merce da trasportare. Occorre\ntuttavia che sia rispettata la condizione che il trasporto della merce avvenga\nancora quando è vigente il divieto di circolare la notte, vale a dire con un\npermesso giusta l’art. 92 cpv. 3 o 5 ONC, e che la corsa a vuoto preceda\nimmediatamente tale viaggio e non abbia una durata superiore a mezz’ora.\nQuesto è quanto risulta dal senso e dallo scopo del permesso eccezionale.\nIn questo contesto può restare irrisolta la questione a sapere se la corsa a\nvuoto fosse componente del permesso per il viaggio giusta l’art. 92 cpv. 3\nlett. a ONC oppure se una tale corsa potesse basarsi autonomamente sul\ncpv. 6 dell’articolo in questione. In effetti, da un canto il viaggio da Locarno\na Chiasso con un autocarro dura oltre mezz’ora (in ogni caso la ricorrente\nnon rileva nulla in contrario) e d’altro canto il viaggio con il carico inizia\nil più presto attorno alle ore 06.00, quindi al di fuori dell’orario del divieto.\nA prescindere da tale fatto la ricorrente non soddisfa le condizioni giusta\nl’art. 92 cpv. 1 ONC il cui rispetto è indispensabile per il rilascio di un permesso.\nL’intento della ricorrente è soltanto quello di raggiungere il mercato di Milano\nil più presto possibile, onde evitare il flusso del traffico nelle ore di punta a\nMilano e per poter fare una scelta migliore di frutta e verdura a un prezzo\npiù interessante. Come l’istanza inferiore giustamente osserva, una siffatta\nurgenza soggettiva (vantaggio di concorrenza, facilitazioni nel trasporto)\nnell’ottica della ricorrente non giustifica un permesso eccezionale. Un’urgenza\nai sensi dell’art. 92 cpv. 1 ONC non è quindi data. Contrariamente al parere\ndella ricorrente sembra invece sia possibile esigere che la stessa adotti un altro\nprovvedimento organizzativo, segnatamente deponendo l’autocarro già la sera\nprecedente a Milano oppure usando un autofurgone, tanto più che dagli atti\n\n3\nnon risulta che la B. & Co trasporti effettivamente soltanto frutta e verdura che\nvalgono come facilmente deteriorabili ai sensi dell’art. 92 cpv. 3 lett. a ONC (cfr.\nCircolare del DFGP del 26 luglio 1971).\nb. Nel caso presente non è giustificato neppure un permesso eccezionale\nai sensi dell’art. 92 cpv. 5 ONC. E’ invero pensabile che, in determinate\ncircostanze, un viaggio a vuoto possa essere considerato come «altro viaggio»;\ngiusta senso e scopo di questa norma, dovrebbero tuttavia essere soddisfatte le\nesigenze dell’art. 92 cpv. 1 ONC - tali nel caso dei permessi secondo i cpv. 3 e 4.\nCome rilevato più sopra, così non avviene tuttavia nel caso presente.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 56.9 - Estratto di una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 27\ndicembre 1990\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1992\nAnnée\nAnno\n\nBand 56\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 676\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}