Art. 3 cpv. 3 Legge sull’asilo. Statuto dei coniugi. - In quanto espressione del principio dello statuto giuridico uniforme per l’intera famiglia, questa disposizione non presuppone che il coniuge stesso adempia i requisiti per ottenere la qualità di rifugiato. 1 - Il rifiuto della domanda d’asilo di uno dei coniugi, pronunciato prima del matrimonio, non costituisce una circostanza speciale giusta la disposizione surriferita, ma, al contrario, deve essere oggetto di riesame sul fondamento del matrimonio contratto successivamente con un rifugiato riconosciuto. I