Asilo. Prestazioni assistenziali per agevolare l’integrazione Professionale. Il fatto che il rifugiato si sia iscritto a una scuola prima di aver cercato di ottenere l’accordo delle autorità non è un motivo per negargli le prestazioni. Il rifiuto di prestazioni richieste per riprendere la professione anteriore (nella fattispecie pilota di linea) è ammissibile soltanto qualora la situazione personale del rifugiato e il mercato del lavoro facciano apparire molto esigue le speranze di poterla esercitare.