Art. 49 CPC; decadenza della domanda di ricusazione; argomentazione dettagliata dei rapporti interni ad un gruppo di imprese; un recapito postale per l’IPI non è motivo di ricusazione. "Senza indugio" va interpretato in maniera restrittiva; per nessun motivo il termine può essere più lungo di 10 giorni (c. 5, 6). Nel caso la ricusazione venga motivata sulla base di relazioni tra società di uno stesso gruppo, queste relazioni devono essere allegate in maniera dettagliata (c. 7). L’elezione di domicilio di un giudice o un cancelliere, rispettivamente del loro studio professionale, ai fini puramente amministrativi di recapito postale per l’IPI non costituisce motivo di ricusazione (c. 7).