Art.1 comma 2 LBI in relazione con l’art. 7 comma 2 LBI: Attività inventiva L’attività inventiva può essere riconosciuta solo se è data nei confronti di tutte le anteriorità prodotte, che possono venire considerate come arte nota più vicina. Se una di queste anteriorità rende ovvia l’invenzione, la nullità va dichiarata indipendentemente dalle altre anteriorità (c. 5.6).