3. Art. 125 LBI; Art. 51 LBI; Divieto di cumulare la protezione. L’inefficacia di un brevetto svizzero a causa dell’esistenza di un brevetto europeo avente la stessa data effettiva per la «stessa invenzione» ai sensi dell’art. 125 comma 1 LBI presuppone che i due brevetti in questione definiscano nelle loro rivendicazioni lo stesso insegnamento tecnico (c. 37).