2. Art. 26 LBI; Art. 8 CC; Onere della asserzione se una parte invoca un motivo di nullità di un brevetto. Se una parte invoca un motivo di nullità di un brevetto la cui applicazione è condizionata al ricorso al tecnico del ramo e alle sue conoscenze, su tale parte incombe l’onere della relativa asserzione, vale a dire l’identificazione concreta del tecnico del ramo (sulla base della sua formazione e/o professione) e le sue conoscenze (in particolare la portata degli insegnamenti tecnici pertinenti che si ritiene egli possieda alla data di riferimento). La mancanza di una tale asserzione concreta porta al rifiuto del motivo di nullità invocato (c. 19-20 e 31-32).