Questa conclusione si impone implicitamente già solo alla luce dell' art. 113 cpv. 2 lett. a Cost., secondo cui la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale (cfr. Brühwiler, op. cit., pag. 2055, cifra marg. 143). 11.3 Ne discende che la Fondazione ricorrente non poteva ridurre per preteso sovraindennizzo la controversa prestazione dell'assicurato. Sostenendo il contrario, il ricorso di diritto amministrativo si rivela infondato.