Essendo la rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria una prestazione vitalizia, l'assicurato continua ad avere diritto alla precedente rendita d'invalidità LPP (art. 26 cpv. 3 a contrario; Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88). Ciononostante, questa continuata rendita d'invalidità LPP, che viene versata al posto di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale, non può essere ridotta per motivo di sovrassicurazione poiché, funzionalmente, è assimilabile a una prestazione di vecchiaia. Questa conclusione si impone implicitamente già solo alla luce dell' art. 113 cpv.