art. 4 cpv. 2 del regolamento), da parte del resistente, non si è in realtà realizzato, nell'ambito della previdenza obbligatoria, né un nuovo evento assicurato, né una trasformazione della rendita di invalidità in rendita di vecchiaia (cfr. DTF 118 V 104 segg. consid. 4; cfr. pure DTF 127 V 309). Infatti, una volta prodottosi il caso di previdenza "invalidità", non può più realizzarsi un nuovo caso di previdenza se l'assicurato invalido non recupera la sua capacità lucrativa. Essendo la rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria una prestazione vitalizia, l'assicurato continua ad avere diritto alla precedente rendita d'invalidità LPP (art. 26 cpv.