11. 11.1 Nella previdenza professionale obbligatoria la rendita di invalidità ha carattere vitalizio. Pertanto una rendita di invalidità non è rimpiazzata da una rendita di vecchiaia quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento ( DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370 con riferimenti). Se di conseguenza non riacquista la capacità di guadagno all'età conferentegli il diritto ad una rendita di vecchiaia ( art. 13 cpv. 1 LPP), l'interessato continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia ( DTF 127 V 309). Il regolamento può tuttavia prevedere, nell'ambito della previdenza più estesa (Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg.