Giusta l'art. 9 cpv. 1 del regolamento di previdenza applicabile, in caso di un evento assicurato contemplato dalla LAINF o dalla LAM, la rendita di invalidità e la rendita per figli d'invalidi, la rendita per vedove (o l'indennità unica per vedove) e la rendita per orfani sono coperte nei limiti delle prestazioni minime secondo la LPP. Aggiunte ai redditi conteggiabili secondo il cpv. 2 lett. a (segnatamente: