Per il cpv. 2, terzo paragrafo, del medesimo disposto, se al raggiungimento dell'età del pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI la rendita di vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del regolamento. Giusta l'art. 9 cpv.