A sua volta, l'art. 24 OPP 2, nel tenore applicabile in concreto (consid. 5), prevede che l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cpv. 1).