Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità (a); dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni (b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP (c; sulla portata di questa norma e sui contestuali adattamenti della LPP cfr. DTF 130 V 78 consid. 1.2 pag. 79). A sua volta, l'art. 24 OPP 2, nel tenore applicabile in concreto (consid.