Richiamandosi alle pertinenti disposizioni legali e ai principi giurisprudenziali in materia, i giudici cantonali hanno dapprima osservato che soggette a riduzione sono unicamente le prestazioni previdenziali per i superstiti o quelle per l'invalidità, ma non le prestazioni di vecchiaia, che hanno una predominante componente di risparmio e che pertanto non possono concorrere - ed essere se del caso ridotte - con altri redditi che si basano per contro su un evento danneggiante. Dopo avere esaminato il regolamento della Fondazione, essi hanno quindi sostanzialmente concluso che, con il compimento del 65esimo anno di età, la precedente rendita d'invalidità si sarebbe estinta e l'assicurato