La procedura del ricorso di diritto amministrativo non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo. Ne deriva che la conclusione dell'opponente intesa a ottenere l'erogazione, senza alcuna riduzione, della rendita sia per la previdenza obbligatoria che per quella più estesa è irricevibile ( DTF 124 V 153 consid. 1 pag. 155 con rinvio). 3. La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate all' art. 73 LPP sia ratione temporis che ratione materiae ( DTF 130 V 103 consid. 1.1 pag. 105 con riferimenti), sicché il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto quest'aspetto.