Con giudizio del 10 ottobre 2005 la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'azione condannando la convenuta a versare, con effetto dal 1° ottobre 2004, ma limitatamente alla parte relativa alla previdenza obbligatoria, la rendita di vecchiaia. A mente del Tribunale di prima istanza, poiché la rendita di invalidità era stata trasformata in rendita di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età del pensionamento, essa - per la parte della previdenza obbligatoria - non soggiaceva a riduzione.