{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2007-04-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-120-05_2007-04-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=34&from_date=15.04.2007&to_date=04.05.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=337&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-04-2007-B_120-2005&number_of_ranks=520", "Checksum": "1fc993552ff9feafc5187a3a8999fafc"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 120/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 20.04.2007 B 120/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 20.04.2007 B 120/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 20.04.2007 B 120/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 10:53:40", "Checksum": "b245c7fadbd9adfab98ea5fea78960d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 20.04.2007 B 120/05\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\n7.\nGiusta l'art. 26 cpv. 3 LPP, il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità.\nSecondo l'art. 34a LPP, il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 LAM (cpv. 2).\nPer l'\nart. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità (a); dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni (b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP (c; sulla portata di questa norma e sui contestuali adattamenti della LPP cfr.\nDTF 130 V 78 consid. 1.2 pag. 79).\nA sua volta, l'art. 24 OPP 2, nel tenore applicabile in concreto (consid. 5), prevede che l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cpv. 1). Per il capoverso 2 sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.\n8.\nL'art. 15 cpv. 1 paragrafo 6 del regolamento della Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt per l'opera di previdenza della T.________ SA, valido dal 1° ottobre 2000, dispone che il diritto alla rendita di invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età del pensionamento.\nL'art. 13 cpv. 1 precisa inoltre che con riserva dei cpv. 3 e 4, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per il cpv. 2, terzo paragrafo, del medesimo disposto, se al raggiungimento dell'età del pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI la rendita di vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del regolamento.\nGiusta l'art. 9 cpv. 1 del regolamento di previdenza applicabile, in caso di un evento assicurato contemplato dalla LAINF o dalla LAM, la rendita di invalidità e la rendita per figli d'invalidi, la rendita per vedove (o l'indennità unica per vedove) e la rendita per orfani sono coperte nei limiti delle prestazioni minime secondo la LPP. Aggiunte ai redditi conteggiabili secondo il cpv. 2 lett. a (segnatamente: le prestazioni dell'AVS/AI, della LAINF, della LAM, le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe) e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, esse non possono tuttavia superare il 90% del guadagno presumibilmente perso. Per il capoverso 2, le prestazioni regolamentari vengono ridotte allorché aggiunte ad altri redditi conteggiabili e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, superino il 90% del guadagno presumibilmente perso.\n"}