{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2007-04-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-120-05_2007-04-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=34&from_date=15.04.2007&to_date=04.05.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=337&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-04-2007-B_120-2005&number_of_ranks=520", "Checksum": "1fc993552ff9feafc5187a3a8999fafc"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 120/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 20.04.2007 B 120/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 20.04.2007 B 120/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 20.04.2007 B 120/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 10:53:40", "Checksum": "b245c7fadbd9adfab98ea5fea78960d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 20.04.2007 B 120/05\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\nTribunale federale\nTribunal federal\nB 120/05{T 7}\nSentenza del 20 aprile 2007\nII Corte di diritto sociale\nComposizione\nGiudici federali Meyer, presidente,\nBorella, Leuzinger, Kernen,\nBuerki Moreni, giudice supplente,\ncancelliere Grisanti.\nParti\nFondazione collettiva LPP della Rentenanstalt - Opera di previdenza della ditta T.________ SA, ricorrente, rappresentato dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo (Swiss Life), General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo,\ncontro\nS.________, opponente, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, Via San Gottardo 89, 6908 Massagno.\nOggetto\nPrevidenza professionale,\nricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 2005.\nFatti:\nA.\nA.a S.________, nato il 15 settembre 1939, ha lavorato alle dipendenze della T.________ SA. Ai fini previdenziali è stato dapprima assicurato presso la Fondazione di previdenza a favore del personale della T.________ (dal 1985 al 31 dicembre 1989), in seguito presso la Fondazione collettiva LPP della U._______ (dal 1° gennaio 1990) e presso la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt (dal 1° ottobre 2000), quest'ultima a sua volta gestita dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Rentenanstalt/Swiss Life.\nIn seguito a due infortuni occorsigli nel 1989 e 1990, l'interessato è stato posto al beneficio di una rendita (complementare) di invalidità dell'assicurazione infortuni del 35% (per un importo di fr. 1'433.- mensili) dal 1° aprile 1993, del 70% (per un importo pari a fr. 2'574.- mensili) dal 1° aprile 1998, e del 100% (per un importo che è stato portato a fr. 3'248.- mensili dal 1° gennaio 2003) a partire dal 1° aprile 2002.\nDal canto suo, l'assicurazione per l'invalidità (AI) lo ha riconosciuto invalido nella misura del 40% dal 1° settembre 1995, del 50% dal 1° maggio 1996 e del 100% dal 1° luglio 1996, erogandogli le relative rendite. A partire dal 1° gennaio 2004 S.________ è pure stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo di fr. 422.- mensili.\nA sua volta, la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt gli ha riconosciuto una rendita intera di invalidità secondo le disposizioni minime della LPP con effetto dal 1° aprile 1998 e per un importo che, al 1° gennaio 2003, risultava di fr. 8'017.- annui. Oltre a ciò ha pure versato prestazioni arretrate per il periodo 1° luglio 1996 - 30 novembre 1997.\nA.b Al compimento del 65esimo anno di età, l'istituto assicuratore ha comunicato che dal 1° ottobre 2004 l'assicurato avrebbe maturato il diritto a una rendita di vecchiaia della previdenza professionale di fr. 15'657.- annui. Per una questione di sovraindennizzo, la prestazione non poteva tuttavia essergli versata, bensì doveva essere accreditata sul conto patrimoniale della Fondazione.\nB.\nCon petizione del 13 marzo 2005 S.________, rappresentato dalla Società di soccorso senza confine, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt al versamento della rendita di vecchiaia.\nCon giudizio del 10 ottobre 2005 la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'azione condannando la convenuta a versare, con effetto dal 1° ottobre 2004, ma limitatamente alla parte relativa alla previdenza obbligatoria, la rendita di vecchiaia. A mente del Tribunale di prima istanza, poiché la rendita di invalidità era stata trasformata in rendita di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età del pensionamento, essa - per la parte della previdenza obbligatoria - non soggiaceva a riduzione.\nC.\nLa Fondazione ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale nella misura in cui ha escluso - per la parte obbligatoria - la riduzione, per sovraindennizzo, della rendita di vecchiaia. In via subordinata chiede il rinvio degli atti alla precedente istanza per (nuovo) esame del conteggio di sovrassicurazione e nuovo giudizio. Delle motivazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.\nChiamato a pronunciarsi sul gravame, S.________, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, ne ha proposto la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.\nDiritto:\n1.\nLa legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (\nart. 132 cpv. 1 LTF;\nDTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).\n"}